Art. 1.
(Diritto all'apprendimento lungo il corso della vita).

      1. Tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, hanno diritto all'apprendimento lungo il corso della vita come condizione per la loro autorealizzazione, per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e del diritto al lavoro, per l'integrazione e la coesione sociali nonché per una maggiore competitività economica del Paese.
      2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea, ciascuno in relazione alle proprie competenze, riconoscono e promuovono il diritto di cui al comma 1, e rimuovono gli ostacoli che impediscono l'accesso, dalla nascita all'età più avanzata, all'insieme delle opportunità di apprendimento a carattere formale, non formale e informale, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati dal punto di vista sociale e culturale, ai disabili, ai disoccupati nonché ai lavoratori anziani e a rischio di obsolescenza professionale.
      3. Il diritto all'apprendimento lungo il corso della vita è garantito anche agli stranieri soggiornanti nel territorio nazionale in conformità a quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.